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VULNERABILITA’ SISMICA

Prevenzione sismica in Italia

L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico sia a livello europeo che mondiale. Tale caratteristica ha, da sempre, determinato un impatto sociale ed economico rilevante: vediamo perché!

L’elevato rischio sismico del territorio nazionale dipende, oltre che dalla frequenza ed intensità dei terremoti che periodicamente lo colpiscono, soprattutto dall’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio

Ciò è dovuto alla presenza di un gran numero di edifici di antica costruzione che non offrono garanzie di resistenza contro l’azione sismica: basti pensare che circa la metà dei centri storici italiani sono situati nei Comuni a più alto rischio sismico e che l’86% degli edifici è sismicamente insicuro e potrebbe, in una percentuale rilevante, collassare in caso di forte terremoto.

Volendo proporre un paragone, per l’immediata comprensione del problema:

La pericolosità è inferiore a zone come California e Giappone,

ma la vulnerabilità è maggiore causa fragilità del patrimonio edilizio.

Per dare poi un ordine di grandezza dell’impatto che i terremoti più recenti hanno avuto sulle costruzioni, si stima che il costo degli interventi di ricostruzione post-terremoto negli ultimi 40 anni superi i 100 miliardi di Euro. 

Tutte le analisi tecnico-economiche indicano che intervenendo prima del terremoto si sarebbe risparmiato, e si risparmierà, almeno il 40-50% della ricostruzione successiva, senza contare la riduzione delle vittime, dei feriti e la tutela del contesto socio-economico.

La progettazione di edifici ed opere eseguita secondo criteri antisismici è pratica fin troppo recente in quanto classificazione e norme antisismiche sono state introdotte, in Italia, con gravissimo ritardo, motivo per cui grande maggioranza di immobili e infrastrutture sul territorio nazionale è a rischio. In queste condizioni, l’unico modo per tutelare la popolazione dai terremoti è quello di intervenire sistematicamente sugli edifici “vecchi” in modo da rafforzarne la struttura e impedirne il collasso in caso di terremoto.

Solo nel 1984, grazie agli studi del Progetto Finalizzato Geodinamica del CNR, fu introdotta una classificazione sismica omogenea del territorio nazionale basata su criteri scientifici rigorosi. È stata poi aggiornata a partire dal 2003 dalle varie Regioni, sulla base della mappa di pericolosità sismica dell’OPCM n.3274/2003.

Valutazione della sicurezza di una struttura con la Verifica della vulnerabilità sismica

Conoscere per intervenire

La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un processo fondamentale, al termine del quale, si è in grado di capire se il fabbricato può resistere alle azioni sismiche. 

La normativa di riferimento è rappresentata dalle NTC18, che al Capitolo 8.3, regolamenta gli interventi sulle strutture esistenti: 

La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla presente normativa. 

L’incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, operando sulla concezione strutturale globale con interventi, anche locali”.

Verifica della vulnerabilità

La verifica della vulnerabilità consiste nella modellazione di calcolo attraverso software di ciascun “corpo di fabbrica indipendente” che compone l’opera, accompagnata da indagini conoscitive approfondite

L’iter da seguire per la “Valutazione della sicurezza” ovvero l’individuazione delle criticità di un fabbricato e quindi della sua vulnerabilità, si articola nelle seguenti fasi:

  • Analisi storico critica.
  • Rilievo geometrico e strutturale.
  • Caratterizzazione meccanica dei materiali.
  • Definizione dei livelli di conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza.
  • Valutazione delle azioni e analisi strutturale.
  • Eventuali interventi da progettare.
Ma è obbligatoria? 

L’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/2003 stabilisce che “è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”. 

Restano escluse da tale obbligo soltanto le opere costruite o adeguate ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e a condizione che siano situate in zone per cui la classificazione sismica non risulti più severa rispetto a quando sono state progettate o adeguate.

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