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Sismabonus 2020

Ad inizio anno è stata confermata in Legge di Bilancio, tra le altre detrazioni, anche per il 2020 e fino al 2021 del Sismabonus che prevede una detrazione fino all’85% della spesa.

A partire dal primo luglio e fino al 2021, dato il nuovo decreto Rilancio vi saranno ulteriori novità! Partirà l’ecobonus 110% per i lavori in casa relativi al risparmio energetico.  Inoltre si avrà una detrazione maggiorata per interventi antisismici.

(Leggi le novità relative al decreto Rilancio)

Che cos'è il SismaBonus?

É un’agevolazione fiscale che consente ai privati ed alle società di detrarre dall’Irpef o dall’Ires una parte delle spese sostenute, fino al 31/12/2021, per interventi di messa in sicurezza degli edifici di civile abitazione e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (individuate ai sensi dell OPCM N. 3274/2003 in zona 1, 2, 3).

A quanto ammonta la detrazione?

La misura della detrazione è definita da una percentuale che varia dal 50% all’85% su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo, in funzione del miglioramento della classificazione sismica dell’edificio (confrontando ed asseverando la classe sismica ante operam e post operam ai sensi del DM 58/2017).

Nel dettaglio:

Detrazione del 50% (48.000 € sui 96.000 € spesi per ogni singola unità immobiliare) per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica (sostanzialmente, non essendonci un miglioramento della sicurezza, in questo caso valgono le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari);

  • Detrazione del 70% (67.200 € sui 96.000 € spesi per ogni singola unità immobiliare) per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
  • Detrazione del 85% (81.600 € sui 96.000 € spesi per ogni singola unità immobiliare) per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.

articolo news diagnostica

Per le spese sostenute per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali spetta una detrazione pari al:

  • 75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
  • 85% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.

Facciamo un esempio:

Consideriamo un condominio situato ad Ancona (zona sismica 2), di media estensione, cioè composto da N. 10 unità immobiliari.

Consideriamo inoltre che gli interventi antisismici eseguiti sulle parti comuni, permettano di ridurre il rischio sismico di 1 classe.

Perciò la spesa massima detraibile sarà pari al 75% di 960.000€ e cioè uguale a 720.000€.

Quali sono i passaggi per fare eseguire interventi di miglioramento della classe di rischio?

I principali passaggi sono: classificazione dell’edificio (ante operam), progetto dell’intervento, verifica della classe raggiunta (post operam).

Come evincibile, tutto passa dal confronto tra la classe di rischio iniziale e quella finale, che consentirà di attestare l’efficacia dell’intervento di migliormento sismica e di conseguenza di definire lo sconto fiscale attribuibile.

Quindi, per poter usufruire degli incentivi fiscali, prima di eseguire qualsiasi intervento è fondamentale effettuare la diagnosi sismica, ossia l’accertamento delle condizioni di salute dell’edificio.

Tale diagnosi è costituita da tre fasi procedurali ben distinte, ossia:

  1. La diagnosi strutturale (prove in situ distruttive e non distruttive, indagini e rilievo dei dettagli costruttivi, monitoraggi, controlli strutturali e materici, ecc )
  2. La verifica di sicurezza sismica
  3. L’attribuzione della classe di rischio sismico

Tutta la documentazione (progetti, diagnosi, asseverazioni, relazioni, rilievi, collaudi, ecc) devono depositate presso lo Sportello Unico del Comune in cui è situato l’edificio e consegnate in copia al Committente ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali.

 

Quali sono le spese detraibili?

Per quanto concerne l’individuazione delle spese sulle quali è possibile calcolare la detrazione d’imposta, a quelle necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione l’Agenzia delle Entrate con Circolare dell’11/05/1998, N. 121/E, richiamando quanto già affermato dalla circolare 57/E del 24/02/1998, ha elencato (Risoluzione 18/08/2009, N. 229):

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento (comprensiva dei costi per la diagnosi strutturale);
  • le spese per la messa in regola degli edifici;
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998).

Commento

Appare evidente che la classificazione del rischio sismico del patrimonio edilizio nazionale non può più essere trascurata, sia perché fondamentale nella definizione nella di accessibilità ai bonus fiscali e sia perché in un futuro prossimo si arriverà a richiederla obbligatoriamente per i passaggi di proprietà immobiliari, anche al fine di poter riqualificare i centri urbani.

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Sismabonus ed ecobonus 110% nel decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio descrive l’elenco dei lavori per i quali si potrà accedere alle detrazioni maggiorate. Di seguito inseriamo l’estratto di maggiore interesse. (Testo completo del Decreto – Gazzetta Ufficiale)

Interventi Migliorativi

a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Al fine di poter sfruttare l’ecobonus del 110% è quindi necessario che tra gli interventi migliorativi ce ne sia almeno uno elencato in precedenza. Inoltre i lavori che saranno effettuati, dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche. Tale requisito dovrà essere accertato mediante un attestato di prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato.

Il bonus del 110% spetterà anche per interventi antisismici. (Sismabonus)

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