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La Corte di Cassazione (seconda sezione civile), con pronuncia n. 10048/2018, ha decretato che anche le fessurazioni dell’intonaco possono essere considerate  “gravi vizi” della costruzione ai sensi del codice civile, se sono in grado di compromettere la normale utilizzazione del bene.

Con questa sentenza si evidenzia la natura di elemento protettivo dell’Intonaco, per cui una piccola crepa potrebbe contribuire a creare un danno di maggiore entità, indebolendo la resistenza dell’edificio in termini di infiltrazioni, agenti atmosferici, agenti chimico fisici ecc. ,  generando quindi un “grave vizio”.

Da qui la conclusione della sentenza: «Quand’anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria (…) debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art.1669 cod, civ.».

Il servizio di Controllo Tecnico svolto da PCQ in qualità di Organismo di terza parte di Ispezione dell’esecuzione di opere ai sensi delle norme UNI CEI EN 17020, ha proprio l’obiettivo di garantire la durabilità dell’involucro e quindi l’assenza dei fenomeni che possano compromettere l’adeguata funzionalità della costruzione.

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