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La verifica del progetto ai fini della validazione

Di seguito troverai descrizioni ed approfondimenti  sulla verifica del progetto ai fini della validazione. Saranno trattati argomenti quali: le tipologie di verifica del progetto, la differenza tra verifica e validazione,  la verifica del progetto definitivo, la verifica del progetto esecutivo e molto altro.

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Novità

Affidamenti diretti

In un mercato in cui i servizi al di sotto della soglia stabilita dall’art. 50 del Dlgs 36/2023, oltre alle soglie stabilite dal Decreto PNRR 3 D.L. 13/2023, per servizi e forniture, ove applicabile, possono essere assegnati con trattativa diretta, risulta un’importante garanzia per la pubblica amministrazione affidare la verifica dei progetti ai sensi dell’art. 42 del Codice degli Appalti ad Organismi di Ispezione accreditati Accredia secondo la norma UNI 17020.

In particolare PCQ è un organismo di ispezione di tipo A, accreditato Accredia come Ente di Parte Terza indipendente, l’unico che non può avere conflitti di interesse con il mondo della progettazione e delle imprese di costruzioni, garantendo la massima imparzialità di giudizio. 

PCQ ha nel suo Curriculum numerose commesse di importanza e delicatezza tecnica molto rilevanti (Tra cui: Ospedale di Amatrice, Consorzio ferroviario S. Giorgio, Università degli studi di Milano, ANAS Spa-Direzione generale, Tranvia Togliatti di Roma, etc..). Il curriculum completo dei lavori svolti come Organismo di Ispezione può essere richiesto direttamente al responsabile del settore via e-mail.

La disciplina del settore delle Opere Pubbliche

Lo scenario:

“Il settore delle Opere Pubbliche, nell’ambito di attività di interesse, risulta ad oggi sostanzialmente disciplinato da:

  • Nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.7,
  • Nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs. 50/2016, fino al periodo transitorio 31/12/2023 per le procedure in corso e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore per un periodo di transizione e per alcuni articoli).

     

La norma ad oggi in attuazione, il Dlgs 36/2023, ha modificato alcuni contenuti del vecchio Codice Appalti, ed in particolare ha individuato solo due livelli progettuali denominati Progetto di fattibilità tecnica ed economicaProgetto Esecutivo.

In questo contesto normativo diviene centrale il ruolo del RUP. Moltissimi sono i compiti cui deve assolvere il RUP in ossequio all’ articolo 15 e all’allegato I.2 del Dlgs 36/2023, con particolare riferimento alla qualità della progettazione.

Le Stazioni Appaltanti sono tenute a verificare la rispondenza dei progetti ai requisiti impliciti ed espliciti, con l’obiettivo essenziale per ridurre i rischi di varianti o riserve nella gestione dell’appalto.

Organismo Ispettivo di Tipo A

I soggetti che possono effettuare la verifica del progetto

La Stazione Appaltante può decidere di affidare la verifica ad organizzazioni esterne. Per le Opere il cui Importo Lavori superi i 20 Milioni di Euro, la Verifica deve essere affidata obbligatoriamente ad Organismi di Controllo esterni, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020, come PCQ Srl.

PCQ SRL essendo accreditato da ACCREDIA come Organismo di Ispezione di tipo A garantisce la massima imparzialità ed indipendenza (TERZIETA’) nei confronti di committenti e progettisti.

Per le attività di Verifica PCQ può, dunque, fornire al RUP una estesa collaborazione in tutte le attività, anche specialistiche, che possono riguardare tutti i livelli diversi della progettazione. (Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto Esecutivo), nelle diverse forme di appalto (Appalto concorso, Concessione e gestione, Project Financing, Appalto per progettazione ed esecuzione dei lavori, Appalto dei soli lavori).

Pertanto il ricorso alla collaborazione di PCQ consente al RUP non solo l’apporto di un organismo di Ispezione regolarmente accreditato, ma anche la disponibilità di un gruppo estremamente qualificato di esperti di rilevante esperienza professionale e scientifica capaci di coniugare l’approccio organizzativo aziendale con il rigore caratteristico dell’ambito scientifico, che opera con continuità nel settore della Verifica dei progetti dal 2002.

La nostra esperienza 

PCQ ha infatti nel proprio Curriculum più di 700 contratti nel campo dell’ispezione ed ha acquisito una vasta esperienza nella verifica di progetti.

Ciò permette al RUP di operare, anche in contesti di particolare crucialità e delicatezza, con la massima diligenza e certezza dell’individuazione dei rischi connessi all’appalto e con la consapevolezza di affidabilità del progetto.

PCQ SRL è stato uno dei primi Enti Accreditati in questo settore ed ha svolto servizi di Validazione per numerosi e qualificati Committenti.

Cos'è la Verifica del progetto?

Un pò di storia per comprenderne al meglio l'evoluzione nel tempo

I progetti non sono stati sempre oggetto di verifica di parte terza. L’istituto della verifica viene istituito nel 1994 dalla cosiddetta “legge Merloni” ovvero il primo Codice degli Appalti.

Le precedenti disposizioni normative nel merito degli Appalti risalivano la 1893 (quindi un secolo prima). Nella norma del 1893 anche il progetto non era stato codificato nella distinzione oggi corrente tra Progetto Preliminare (divenuto poi Progetto di fattibilità tecnico economica), Progetto definitivo e Progetto esecutivo.

Accadeva così che si potesse andare in gara con progetti di qualità tecnica anche molto bassa. Oggi diremmo, con un progetto preliminare con qualche disegno di particolari costruttivi e Computi metrici sommari legati alla scarso approfondimento dei dimensionamenti e delle lavorazioni.

Accadeva quindi – in modo sistematico – che i lavori fossero continuamente soggetti a Varianti di contenuto importante e con sostanziali incrementi dei Costi.

Le Varianti comportavano ritardi anche di molti anni nella esecuzione dei lavori, fino a giungere ai famosi casi delle incompiute perché nel frattempo le Amministrazioni esaurivano i soldi disponibili.

La legge Merloni ha voluto porre fine a questa situazione. I tre livelli del progetto corrispondono effettivamente a tre approfondimenti successivi e a tre approvazioni da parte delle Amministrazioni.

I cambiamenti portati dalla Legge Merloni

La stessa legge istituisce il ruolo del RUP (Responsabile Unico del Procedimento, oggi modificato in Responsabile Unico del Progetto) che assume tutte le responsabilità in linea tecnica ed amministrativa del procedimento.

Poiché la complessità tecnica di un progetto importante può essere notevole, contemporaneamente la legge prevede l’istituto della Verifica del progetto, da affidarsi ad appositi Organismi che abbiano riconosciuta capacità tecnica e professionale ed operino in indipendenza come Parte Terza.

La Terzietà – garanzia di autonomia di giudizio nei confronti dei progettisti ma anche nei confronti della Amministrazione stessa – è una delle caratteristiche dell’Organismo di Verifica.

La capacità tecnica e la indipendenza dell’Organismo di Verifica sono controllate da ACCREDIA, che è l’organo nazionale di certificazione ed accreditamento degli Organismi, con una o più visite di ispezione ogni anno.

I cambiamenti con il nuovo codice degli appalti Dlgs 36/2023

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti Dlgs 36/2023 la Verifica di un progetto, è da svolgersi su entrambi i livelli di progettazione, indipendentemente dalla procedura d’appalto prevista. Ogni documento progettuale che sia un elaborato grafico o una relazione specialistica (e a volte sono anche migliaia), viene rivisto da un Ispettore che è un professionista, che opera in un ambito disciplinare specifico a seconda degli elaborati da esaminare. La qualità ed esperienza professionale dell’Ispettore è a sua volta controllata da ACCREDIA.

La verifica consiste nel controllo della completezza dei contenuti degli elaborati, la loro corrispondenza a tutte le normative pertinenti, la correttezza dei calcoli, la corrispondenza alla modalità di messa in opera e di manutenzione.

Significativi sono i 4 aspetti sostanziali alla base delle attività di verifica, come previsto all’art. 39 dell’Allegato I.7 del Dlgs 36/2023:

  1. a) affidabilità;
  2. b) completezza e adeguatezza;
  3. c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
  4. d) compatibilità.
 

In ogni caso la verifica prevede una complessa attività di confronto sul campo con i progettisti, per discutere in contraddittorio con i progettisti tutto quanto emerso nel corso della verifica al fine di accertare la conformità delle azioni risolutive proposte e relative integrazioni.

La verifica si conclude con un Rapporto Finale che ha il valore di una certificazione formale.

Focus sulla Verifica e validazione del progetto

Responsabilità e Autonomia del RUP: Garantire Successo e Sicurezza nel Progetto Pubblico

La verifica del progetto esecutivo

Come abbiamo accennato l’intero intervento dal progetto al collaudo finale è posto sotto la diretta responsabilità del RUP (Responsabile Unico del Progetto), Project Manager della procedura nel complesso, questo anche per evitare che ci siano discrasie, fraintendimenti e ritardi tra diversi uffici amministrativi. 

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 34, del codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata.

Diviene pertanto fondamentale il rispetto dei vincoli progettuali di costo, tempo, e qualità: tre variabili interdipendenti che definiscono i limiti entro i quali è possibile muoversi nel corso di un progetto.

Inoltre, per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Ora nel caso della fase di Progettazione al RUP spetta la approvazione finale del progetto prima di andare in gara di Appalto con l’atto di Validazione. Abbiamo visto come la Verifica esprima un giudizio di parte Terza sui documenti del progetto da parte di un Organismo indipendente. Ora a fronte di questo giudizio il RUP può condividerlo, condividerlo in parte, non condividerlo.

Il RUP è a sua volta autonomo nell’esprimere il suo giudizio. E’ tenuto però a motivarlo. Ci possono essere infatti ragioni o circostanze intervenute successivamente che consentono al RUP di assumere posizioni diverse ai fini della appaltabilità. 

Con questi limiti e contenuti l’atto di Validazione conclude la fase della progettazione immediatamente prima di procedere alla gara di appalto.

È in questo contesto procedimentale che si parla di Verifica ai fini della Validazione trattandosi di due atti diversi di cui solo il secondo formalizza in via definitiva la posizione della Amministrazione.

Tipologie di verifica del progetto

La definizione dell’Intervento voluto dalla Amministrazione, come abbiamo visto si articola sui tre livelli di progetto: Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo. Ognuno di questi livelli si giustifica per specifici contenuti di analisi e di dimensionamenti, costituendo nell’insieme un processo di successiva miglioramento e approfondimento delle scelte progettuali. Ogni livello del Progetto presenta quindi una sua specificità, che si riflette nella Verifica che si svolge in maniera diversa sui tre livelli.

L’attività di verifica ai fini della validazione del progetto, obbligatoria per ogni livello progettuale, è da svolgersi tenuto conto dei contenuti minimi previsti, per ogni livello progettuale, sulla base dei contenuti dell’Allegato I.7 del Dlgs 36/2023 (artt. 6- 33).

Ognuno di questi livelli si giustifica per specifici contenuti di analisi e di dimensionamenti, costituendo nell’insieme un processo di successivo miglioramento e approfondimento delle scelte progettuali. Ogni livello del Progetto presenta quindi una sua specificità, che si riflette nella Verifica che si svolge in maniera diversa oltre che in considerazione della tipologia di appalto previsto (appalto solo lavori o appalto per porre in gara il PFTE ai fini della progettazione esecutiva ed esecuzione).

Verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Progetto di fattibilità

Il progetto di Fattibilità tecnico economica, secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Allegato I.7 del Dlgs 36/2023, costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione valutate nel DOCFAP. Questo livello progettuale dovrà dare evidenza:

  • Della situazione dell’Area su cui è previsto l’intervento.
  • Dei requisiti espressi dall’Amministrazione ed al conseguente programma funzionale.
  • Alla determinazione degli schemi architettonico-distributivi della soluzione prescelta.

La Verifica si articola anche essa su questi livelli

  • Situazione dell’Area. Si deve accertare che l’Area sia suscettibile di accogliere l’intervento nel rispetto di tutte le normative sovraordinate (urbanistiche, paesaggistiche, idrauliche, archeologiche ecc.). La Verifica verte sulla presenza, completezza ed adeguatezza delle relative Relazioni Specialistiche e sul possibile rispetto dei vincoli che potessero emergere all’attuazione dell’intervento prospettato.
  • Programma funzionale. Il programma funzionale deve essere coerente con il Documento preliminare alla progettazione, ed il dimensionamento preliminare delle superfici coerente con gli standard di riferimento per la tipologia di opere previste.
  • Completezza della Opzione progettuale prescelta. Il progetto di fattibilità tecnico economica va a sviluppare la scelta progettuale ritenuta idonea da un punto di vista economico e tecnico a valle degli approfondimenti progettuale di larga massima contenuto del DOCFAP.  Sulla soluzione prescelta è approfondita la definizione degli schemi architettonico-distributivi e delle tipologie strutturali ed impiantistiche. Viene verificata la coerenza con il programma funzionale dell’intervento in conformità agli standard assunti.

IL PFTE dovrà inoltre rispondere ad alcune caratteristiche sostanziali:

  • include i richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
  • Sviluppa le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui all’art.41 comma 1.
  • Individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
  • Consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa.
  • contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte.
  • Sviluppa la compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l’utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale.
  • Consente l’adozione di principi di progettazione bioclimatica e di “sistemi passivi” che consentano di migliorare il bilancio energetico dell’edificio, nell’ottica di una sostenibilità complessiva dell’intervento stesso.
  • Fornisce approfondimenti preliminari sull’ ispezionabilità e manutenibilità dell’opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice.

La verifica del progetto esecutivo

La verifica del progetto esecutivo accerta:
  • La costruibilità del progetto. Si verifica che il progetto sia elaborato ad una scala che consenta la leggibilità di tutte le problematiche costruttive. Viene verificata la congruità di tutti gli assetti geometrico-morfologici e delle tolleranze degli elementi tra loro. Sono verificate le interferenze geometriche tra oggetti delle diverse discipline progettuali (ad esempio le collisioni tra impianto idrico e impianto aeraulico e tra questo e le strutture). Si verifica la coerenza dei nodi o particolari costruttivi. Questi sono verificati non solo nell’ottica della costruibilità (montaggio degli elementi), ma anche in funzione della coerenza con i requisiti dei ponti termici, acustici ed antincendio.
 

Gli aspetti contrattuali del progetto. Gli elaborati del progetto esecutivo fanno parte del Contratto. Il contratto per essere valido deve sottostare a tre condizioni:

 

  • Deve essere esattamente individuato l’oggetto della prestazione. Ciò implica la correttezza degli elaborati, la loro lettura univoca, la coerenza tra gli elaborati stessi.
  • Deve essere definito il tempo di consegna. Ciò implica l’esistenza di un cronoprogramma, che ottemperando alle problematiche di sicurezza, sia definito in modo affidabile.
  • Sia definito il corrispettivo.
 

Il progetto esecutivo deve essere sempre coerente al progetto d fattibilità tecnico-economica. In particolare, se il progetto di Fattibilità tecnico economica è stato posto in gara per progettazione esecutiva ed esecuzione dell’opera resta inteso che l’operatore economico abbia accettato e accertato tutti i contenuti del livello posto a gara, senza riserve.

 

Il progetto esecutivo, nel complesso, ha determinate caratteristiche, quali:
  • Sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco.
  • E’ corredato dal piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione.
  • Se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto.

Nel caso di affidamento esterno, sia del progetto di fattibilità tecnico economica che di quello esecutivo, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato dalla determinazione delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

Validazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

La Validazione è un atto del RUP propedeutico alla messa in gara del progetto. Dunque il problema diventa: con quale progetto la Stazione Appaltante indice la Gara. Di norma è il progetto esecutivo. La Stazione Appaltante può procedere all’appalto sulla base del progetto di Fattibilità tecnico economica, con adeguata motivazione a supporto di tale scelta procedurale, nel quale sarà l’impresa esecutrice a redigere il progetto esecutivo (che comunque dovrà essere verificato).

 

Nel Rapporto Finale di verifica dovranno essere riportate le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

  1. Alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali.
  2. Alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto.
  3. Alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
 

Si rammenta che il RUP, ai sensi dell’art 6 dell’Allegato I.2 del Dlgs 36/2023 sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione.

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