Dal 30/05/2018 è entrato in vigore il nuovo DM n.49 del 7 marzo 2018. Come già anticipato poco tempo fa nelle nostre news, questo decreto, destinato a sostituire il vecchio Regolamento attuativo D.p.r. 207/2010, diventa il nuovo riferimento per la fase esecutiva dei lavori, servizi e forniture in ambito di appalti pubblici.
Oltre alla definizione di compiti, doveri e responsabilità del Direttore Lavori (espresse al Titolo II – Capo I, Capo II e Capo III) e del Direttore dell’esecuzione dei contratti (Titolo III ), viene anche affrontato il tema del controllo amministrativo-contabile (Titolo II – Capo IV) che prevede l’assoluta novità di dotazione obbligatoria da parte delle Stazioni Appaltanti di programmi di contabilità computerizzata. Il mancato utilizzo di tali software deve essere congruamente motivato dall’Amministrazione, che dovrà comunque adeguarsi al provvedimento.
Altre tematiche importanti riguardano “le riserve”, che vengono rimandate alle disposizioni di Capitolato previste da ogni Stazione Appaltante e le “modifiche di dettaglio”, ovvero non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, che possono essere apportate dal Direttore dei lavori e dal Direttore dell’esecuzione, comunicandole preventivamente al RUP.
Infine il nuovo Decreto rafforza gli oneri a carico della Direzione Lavori imponendo alcuni obblighi in merito all’esecuzione di prove specifiche ai fini dell’idoneità dei materiali, all’accettazione dello stato dei materiali che entrano in cantiere e alla verifica del rispetto delle norme in materia di sostenibilità ambientale (Criteri Ambientali Minimi – Art.34 del Codice).