Difetti e vizi relativi alla realizzazione del cappotto di isolamento termico
Difetti cappotto termico
Nell’articolo di oggi tratteremo il Vizio e difetto secondo l’art. 1669 c.c. relativo ai lavori di esecuzione dell’isolamento termico a cappotto con materiali non idonei e non a regola d’arte. Sarà presa in analisi la sentenza della Corte di Cassazione n.22093 del 4 settembre 2019. Vedrai cosa accade quando un’impresa si trova citata in giudizio per tali problematiche, e le dinamiche che potrebbero instaurarsi.
Caso di studio
Sintesi della vicenda della corte di cassazione relativa ad un caso di difetti del cappotto termico
Un gruppo di acquirenti di unità immobiliari decide di intraprendere le vie legali nei confronti del venditore e appaltatore (nel caso unico soggetto) al fine di richiedere il risarcimento danni per i vizi relativi alla realizzazione del cappotto di isolamento termico in diverse parti comuni e appartamenti dell’immobile acquistato.
Il Tribunale di Bari, investito della questione, dichiara “inammissibile” la domanda, rigettandola in quanto i condomini, avendo agito come acquirenti ai sensi dell’art 1495 cc, avrebbero dovuto proporre per tempo (ovvero “entro 8 giorni dalla scoperta”) la denuncia dei vizi degli appartamenti acquistati.
I soccombenti propongono appello e la Corte, in accoglimento della domanda degli appellanti, qualifica l’azione come responsabilità dell’appaltatore ex art 1669 cc, ravvisando i gravi difetti, condanna il venditore/appaltatore al risarcimento dei danni.
L’ appaltatore decide però di fare ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi di ricorso entrambi approfonditi dalla Corte e rigettati.
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Primo motivo di ricorso rigettato
Il primo motivo di ricorso risulta essere di carattere prettamente processuale. Il ricorrente sostiene che la responsabilità dell’appaltatore in seguito alla mancata realizzazione del cappotto termico è stata stabilita nella sentenza di merito sulla base di valutazioni aprioristiche del CTU. Nella fattispecie, l’appaltatore ha sostenuto che la Corte d’Appello avesse stabilito la responsabilità unicamente alla stregua di assunti non documentati e verificati del CTU, sulla base di una semplice ispezione visiva ad opera dell’ausiliare.
La Corte rigetta il ricorso sostenendo che il giudizio sull’accertamento tecnico compiuto in sede di consulenza tecnica non è di sua spettanza e che la responsabilità dell’appaltatore è stata stabilita in seguito ad una valutazione tecnico-scientifica.
Secondo motivo di ricorso rigettato
Il secondo motivo di ricorso riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 c.c. e 1669 c.c.. Secondo l’appaltatore la Corte di Bari ha erroneamente qualificato il difetto di isolamento delle strutture (quello relativo al porticato e all’androne scala A e quello relativo ai rivestimenti esterni) come vizio di costruzione, avente carattere di gravità ai sensi dell’art. 1669 c.c., piuttosto che come facente parte dei vizi rientranti nella previsione di cui all’art. 1667 c.c..
In ordine al secondo motivo di ricorso, è noto come il vigente art. 1669 c.c., al pari del corrispondente art. 1639 dell’abrogato codice civile del 1865, configuri una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di tutelare in tal modo l’incolumità personale. Peraltro, l’art. 1669 c.c. ha ampliato la portata del suo predecessore art. 1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell’edificio, possano essere, comunque, qualificati “gravi”.
Nel caso di specie, i lavori sono stati effettuati con materiali non idonei e non a regola d’arte, determinando un difetto costruttivo nella tamponatura delle pareti esterne dell’edifico in condominio e causando una riduzione pari al 50% della resistenza termica. Seppur il difetto del cappotto termico sia relativo ad elementi secondari ed accessori dell’opera, questo ha determinato un danno all’utilità del bene, nonché una riduzione del suo valore economico ripristinabile unicamente attraverso nuovi lavori di manutenzione e sostituzione.
Deduzioni. Riassunto delle conseguenze dei Difetti cappotto termico
Un vizio relativo ad un cappotto termico mal eseguito determina danni concreti in termini di valore di mercato e di prestazioni energetiche dell’edificio oltre che sul normale godimento dell’immobile. Pertanto l’appaltatore è condannato al risarcimento dei danni.
Come un Organismo di Ispezione può evitare queste situazioni?
Come evitare i difetti del cappotto termico
Avvalendosi del Controllo tecnico in cantiere, PCQ Srl (Organismo di Ispezione Accreditato) ti aiuta a ridurre sensibilmente i rischi tecnici derivanti dalla mancata corrispondenza tra le opere in corso di realizzazione ed il progetto.
In particolare per quanto riguarda l’isolamento termico a cappotto:
- durante la fase di esame del progetto l’ispettore verifica l’effettiva presenza di un progetto del sistema di isolamento termico a cappotto, la coerenza fra tali eventuali elaborati specifici di progetto con la relazione tecnica ai fini energetici e la relazione tecnica ai fini acustici. In aggiunta viene valutata l’adeguatezza al supporto dei fissaggi previsti, l’esistenza e l’affidabilità del calcolo dei fissaggi al supporto, qualora presenti e necessari. L’ispettore PCQ prende atto e verifica l’affidabilità dei requisiti prestazionali richiesti nel Capitolato Tecnico e le prescrizioni atte garantire la durabilità del cappotto esterno e ad attenuare fattori di rischio
- durante il controllo tecnico svolto in cantiere viene valutata ad esempio l’effettiva rispondenza tra quanto previsto nel progetto e quanto effettivamente realizzato, i materiali posti in opera, la posa dei pannelli e i metodi di incollaggio degli stessi al supporto, il numero dei tasselli meccanici e la presenza di idonei profili di partenza/chiusura superiore